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Sez. 3, Sentenza n. 9552 del 12/11/1994 (Rv. 488570 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | A favore del coltivatore diretto ex art. 8 della legge n. 590 del 1965 - Esercizio del diritto con domanda giudiziale sottoscritta dal solo difensore - Versamento del prezzo di acquisto - Termine - Decorrenza.
Stato
decisa il 1994-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488570-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO

Nel caso in cui il diritto di riscatto in favore del coltivatore diretto previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 sia esercitato con domanda giudiziale, quest'ultima anche se sottoscritta dal solo difensore, attraverso la procura alla lite rilasciata in calce o a margine, assume anche valore di manifestazione di volontà negoziale direttamente riferibile alla parte. Pertanto, il termine per il versamento del prezzo di acquisto previsto dal suddetto art. 8 decorre dalla comunicazione scritta dell'adesione del terzo acquirente o dall'adesione comunque manifestata nel corso del giudizio (nella specie, con comparsa di risposta).

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)