Sez. 3, Sentenza n. 6058 del 16/06/1990 (Rv. 467767 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO - ESERCIZIO MEDIANTE NOTIFICA DI UN ATTO DI CITAZIONE - SUCCESSIVA ESTINZIONE DEL PROCESSO - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO - ESERCIZIO MEDIANTE NOTIFICA DI UN ATTO DI CITAZIONE - SUCCESSIVA ESTINZIONE DEL PROCESSO - IRRILEVANZA.*
In tema di prelazione agraria - anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 2 del 1979, che costituisce interpretazione autentica della legge n. 590 del 1965 - poiché il diritto di riscatto può essere esercitato in via stragiudiziale, rilevando in tale ipotesi la adesione del terzo retrattato soltanto al fine della decorrenza del termine per il pagamento del prezzo, qualora il retratto venga esercitato (entro l'anno della trascrizione del contratto di compravendita ex art. 8, quinto comma, della citata legge n. 590 del 1965) con domanda giudiziale, questa assume anche valore di manifestazione di volontà negoziale, con la conseguenza che la successiva Estinzione del processo non toglie efficacia alla dichiarazione medesima e non comporta la decadenza dal diritto di riscatto. (Conf 863/89, mass n 461877).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)