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Sez. L, Sentenza n. 1741 del 06/03/1996 (Rv. 496144 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ - PROVA SCRITTA | Sentenza di accertamento del credito di lavoro o di quello previdenziale o assistenziale - Rilevanza - Provvisoria esecutorietà della sentenza ex artt. 431 e 477 cod. proc. civ. - Effetto preclusivo - Insussistenza.
Stato
decisa il 1996-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496144-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ - PROVA SCRITTA

In tema di procedimento monitorio, il creditore che abbia ottenuto una pronunzia di condanna al pagamento di una somma non direttamente determinata nella sentenza e per la liquidazione della quale sono necessari elementi estranei al giudizio da questa concluso e non predeterminati per legge, può legittimamente far ricorso al procedimento suddetto, nel cui ambito la sentenza è utilizzabile come atto scritto, dimostrativo dell'esistenza del credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti. Nè, qualora si tratti di credito di lavoro o di credito previdenziale o assistenziale, rileva in senso preclusivo del procedimento monitorio la provvisoria esecuzione delle sentenze prevista dagli articoli 431 e 447 cod. proc. civ. la quale presuppone in ogni caso che il credito riconosciuto sia liquido o comunque determinabile alla stregua di elementi contenuti nelle sentenza stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)