Sez. L, Sentenza n. 7084 del 15/05/2002 (Rv. 554443 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Lavoratori del settore dell'amianto - Esposizione al rischio per oltre dieci anni - Benefici pensionistici ex art. 13, comma ottavo, legge n. 257 del 1992 - Attribuzione - Presupposti - Valori di rischio di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991 - Sussistenza - Necessità - Onere probatorio relativo.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In relazione ai benefici riconosciuti ai lavoratori nel settore dell'amianto, il disposto dell'art. 13, ottavo comma della legge n. 257 del 1992 va interpretato, in ragione dei criteri ermeneutici letterale, sistematico e teleologico, nel senso che il beneficio pensionistico ivi previsto va attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni che presentano valori di rischio per esposizione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 del D.Lgs. n. 277 del 1991 (come modificato dall'art. 3 della citata legge n. 257 del 1992); nell'esame della relativa domanda, il giudice del merito deve accertare - nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 cod. civ.- se l'assicurato, dopo aver provato la specifica lavorazione praticata e l'ambiente dove ha svolto per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate anche le pause "fisiologiche" proprie di tutti i lavoratori, quali riposi, ferie e festività) detta lavorazione, abbia anche dimostrato che tale ambiente presentava una concreta esposizione al rischio alle polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel suddetto D.Lgs. n. 277 del 1991 (come modificato dall'art. 3 della legge n. 257 del 1992).
Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Legge 27/03/1992 num. 257 art. 3, Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 24, Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)