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Sez. 1, Sentenza n. 1637 del 13/05/1969 (Rv. 340586 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DELEGAZIONE - CUMULATIVA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340586-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DELEGAZIONE - CUMULATIVA - CONDIZIONI.*

Attesa la struttura unitaria della delegazione, che e composta di un rapporto unico con tre soggetti e due rapporti sottostanti, debbono sussistere per gli effetti delegatori due condizioni che il delegante sia creditore del delegato e debitore del delegatario e che il delegato abbia assunto l'Obbligo di pagare a quest'ultimo il debito del delegante.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1268

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)