Sez. 1, Sentenza n. 1637 del 13/05/1969 (Rv. 340586 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DELEGAZIONE - CUMULATIVA - CONDIZIONI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DELEGAZIONE - CUMULATIVA - CONDIZIONI.*
Attesa la struttura unitaria della delegazione, che e composta di un rapporto unico con tre soggetti e due rapporti sottostanti, debbono sussistere per gli effetti delegatori due condizioni che il delegante sia creditore del delegato e debitore del delegatario e che il delegato abbia assunto l'Obbligo di pagare a quest'ultimo il debito del delegante.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1268
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)