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Sez. 1, Sentenza n. 15691 del 15/07/2011 (Rv. 619007 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DELEGAZIONE - IN GENERE | Delegazione - Struttura unitaria - Fondamento - Condizioni - Negozio giuridico a formazione progressiva - Incompatibilità - Esclusione - Consapevolezza dell'esistenza e della natura della provvista - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2011-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619007-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DELEGAZIONE - IN GENERE

Attesa la struttura unitaria della delegazione, che è composta di un rapporto unico con tre soggetti e due rapporti sottostanti, debbono sussistere per gli effetti delegatori due condizioni, vale a dire che il delegante sia creditore del delegato e debitore del delegatario e che il delegato abbia assunto l'obbligo di pagare a quest'ultimo il debito del delegante, mentre la formazione del negozio giuridico di delegazione può essere anche progressiva e non contestuale, senza che faccia venir meno l'unicità del rapporto, così come è irrilevante, nella fattispecie di cui agli artt. 1268 e 1269 cod. civ., la consapevolezza dell'esistenza e della natura della provvista, non essendo richiesta dalla norma.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1268, Cod. Civ. art. 1269

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)