Sez. 2, Sentenza n. 3329 del 15/12/1989 Cc. (dep. 23/01/1990) Rv. 185215 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - DIVIETO DI ESTRADIZIONE PER REATO POLITICO - AMBITO DI OPERATIVITÀ.*
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - DIVIETO DI ESTRADIZIONE PER REATO POLITICO - AMBITO DI OPERATIVITÀ.*
Il divieto di estradizione per la qualificazione politica del delitto riguarda, unicamente, o le ipotesi nelle quali il movente della condotta sia stato quello di opporsi a regimi illiberali, o di affermare un diritto fondamentale di libertà garantito dalla nostra Costituzione, ovvero quelle in cui si abbia fondato motivo di ritenere che il giudizio nello stato richiedente resterà influenzato da fattori ideologici, strettamente politici, persecutori o passionali. (V mass n 177016; (V mass n 152176).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10 com. 4, Costituzione art. 26 com. 2, Cod. Pen. art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)