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Sez. L, Sentenza n. 12478 del 17/12/1993 (Rv. 484762 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) | Mancata applicazione - Credito per il rimborso dell'eccedenza - Ipotesi di ripetizione ex art. 2033 cod. civ. - Configurabilità - Diritto agli interessi - Sussistenza - Risarcimento del maggior danno ex art. 1224 cod. civ. - Spettanza - Estremi.
Stato
decisa il 1993-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484762-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni)

In relazione al credito per il rimborso della eccedenza contributiva versata in relazione alla mancata applicazione di sgravi contributivi (ed in particolare di quelli previsti dall'art. 18 del D.L. n. 918 del 1968, convertito con modificazioni nella legge n. 1069 del 1968), che configura un'ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo, il diritto del creditore agli interessi ex art. 2033 cod. civ. non esclude il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., norma applicabile alla obbligazione pecuniaria di ripetizione dell'indebito sempreché sussista il presupposto dell' obbligazione risarcitoria, inerente alla colpa del debitore, da dimostrare di volta in volta, attesa la presunzione di buona fede del medesimo, almeno fino alla data della domanda giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)