Sez. 6, Sentenza n. 41309 del 20/09/2023 Ud. (dep. 11/10/2023) Rv. 285353 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' | Specifico mandato ad impugnare ed oneri connessi ex art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Ricorso per cassazione - Applicabilità - Ragioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA'
In tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l'onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, unitamente alla dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell'imputato assente, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole". (Fattispecie relativa ad appello "a trattazione scritta" celebrato ante-riforma "Cartabia").
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Legge 27/09/2021 num. 134 art. 1 com. 6 lett. F PENDENTE, Legge 27/09/2021 num. 134 art. 1 com. 13 lett. A PENDENTE, Legge 27/09/2021 num. 134 art. 1 com. 7 PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)