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Sez. 5, Sentenza n. 39166 del 04/07/2023 Ud. (dep. 26/09/2023) Rv. 285305 - 01

IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Applicabilità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285305-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE

In tema di impugnazioni, sono applicabili al ricorso per cassazione, proposto dall'imputato nei cui confronti si sia proceduto in assenza, gli specifici oneri formali previsti dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (In motivazione, la Corte ha illustrato, a fondamento della propria decisione, che tale norma rientra tra le disposizioni generali relative alle impugnazioni, valevoli, in mancanza di indici normativi di segno contrario, anche per il ricorso per cassazione; che essa non può essere intesa nel senso di consentire l'impugnazione di legittimità nell'interesse dell'imputato assente secondo un regime meno rigoroso di quello vigente per l'appello; che è funzionale a garantire l'esercizio consapevole del diritto di impugnazione).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1; Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613 com. 1 ; Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)