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Sez. 6, Sentenza n. 1273 del 09/11/1984 Ud. (dep. 06/02/1985) Rv. 167734 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - CASO DI SPECIE.*
Stato
decisa il 1984-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167734-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - CASO DI SPECIE.*

La circostanza attenuante comune dei motivi di particolare valore morale e sociale richiede che l'Azione criminosa sia, nella intenzione dell'agente, diretta ad eliminare una particolare situazione di fatto ritenuta immorale o antisociale e che un simile movente sia anche oggettivamente conforme alla morale e ai costumi del tempo e del luogo del commesso reato. (nella specie l'imputato cui è stata negata l'attenuante aveva inveito contro i carabinieri che avevano sequestrato al fratello un fucile da lui illegalmente detenuto, usando anche violenza nei loro confronti). (V mass n 102120; (V mass n 103790).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)