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Sez. 1, Sentenza n. 3259 del 02/05/2000 Cc. (dep. 09/08/2000) Rv. 216757 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Immigrazioni clandestine - Reati - Sequestro - Restituzione a terzo estraneo delle cose sequestrate - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-05-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216757-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

In tema di reato relativo ad immigrazioni clandestine, per la restituzione al terzo estraneo al reato della cosa ad esso inerente e sottoposta a sequestro, il riconoscimento dell'estraneità alla commissione del reato del terzo reclamante la cosa sequestrata è legato alla prova della non prevedibilità, da parte sua, della perpetrazione del reato e della mancanza di ogni difetto di vigilanza sull'uso, ad opera dei soggetti incriminati, della cosa sequestrata di cui si chiede la restituzione. (Fattispecie concernente la richiesta di restituzione di un peschereccio utilizzato per l'immigrazione clandestina in Italia di stranieri, nella stiva del quale era stato costruito un locale, accessibile mediante un varco ben occultato e dotato di un sistema elettrico di aerazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 262, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 262, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 263 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 com. 8 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 100 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)