Sez. 1, Sentenza n. 45473 del 25/10/2005 Cc. (dep. 15/12/2005) Rv. 233358 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Immigrazione clandestina - Reati - Sequestro - Restituzione a terzo estraneo delle cose sequestrate - Presupposti.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
In materia di immigrazione clandestina, l'art. 12, comma quarto, del D.Lgs. n. 286 del 1998 prevede la obbligatoria confisca del mezzo di trasporto utilizzato. Pertanto, in caso di sequestro, la restituzione al terzo proprietario o titolare di altro diritto reale é subordinata alla prova dei fatti costitutivi della pretesa e, quindi, della titolarità del diritto vantato e dell'estraneità al reato, intesa come assenza di condizioni che valgano a profilare a suo carico un qualsiasi addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito della cosa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)