Sez. 1, Sentenza n. 1927 del 09/12/2004 Cc. (dep. 21/01/2005) Rv. 230904 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Confisca del mezzo di trasporto utilizzato per il reato di immigrazione clandestina - Mezzo appartenente a persona estranea al reato - Onere della prova dell'estraneità - Oggetto.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
Il proprietario del mezzo di trasporto utilizzato per il reato di immigrazione clandestina, previsto dall'art. 12 comma primo D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché possa qualificarsi persona estranea al reato e far valere il diritto al dissequestro e alla restituzione del bene, ha l'onere di dimostrare di non aver mantenuto una condotta colposa, costituita dalla mancanza di diligenza nel controllo sull'operato del soggetto che ha materialmente e illecitamente usato il mezzo di trasporto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)