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Sez. 6, Sentenza n. 5469 del 27/03/1985 Ud. (dep. 28/05/1985) Rv. 169527 - 01

DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - NOZIONE - ATTRIBUZIONE DI UN FATTO NON CORRISPONDENTE AD UNA DETERMINATA FATTISPECIE DI REATO - INSUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1985-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169527-01

DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - NOZIONE - ATTRIBUZIONE DI UN FATTO NON CORRISPONDENTE AD UNA DETERMINATA FATTISPECIE DI REATO - INSUSSISTENZA DEL REATO.*

Il delitto di calunnia consiste, nel suo elemento materiale, nello incolpare falsamente taluno di un reato, di un fatto cioè che, alla stregua della descrizione che l'agente ne faccia nella sua denuncia (o querela, richiesta, istanza), corrisponda in ogni suo estremo, ad una ben determinabile ipotesi astratta delittuosa o contravvenzionale. Difetta, pertanto, tale elemento materiale nell'Azione di chi, sia pure con proposito di porre in moto il meccanismo della giustizia in pregiudizio di persona che sia innocente, attribuisca a questa, nel denunciarla all'autorità, una condotta che in realtà non corrisponde ad una determinata fattispecie legale di reato. (Conf mass n 106633).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)