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Sez. 3, Sentenza n. 1408 del 24/11/1967 Ud. (dep. 02/02/1968) Rv. 106633 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - DIRETTA O FORMALE - NOZIONE - ATTRIBUZIONE DI UN FATTO NON CORRISPONDENTE A UNA DETERMINATA FATTISPECIE DI REATO - INSUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1967-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/106633-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - DIRETTA O FORMALE - NOZIONE - ATTRIBUZIONE DI UN FATTO NON CORRISPONDENTE A UNA DETERMINATA FATTISPECIE DI REATO - INSUSSISTENZA DEL REATO.*

Il delitto di calunnia diretta o formale consiste, nel suo elemento materiale, nell'incolpare falsamente taluno di un reato, di un fatto cioe che, alla stregua della descrizione che l'agente ne faccia nella sua denuncia (o querela, richiesta o istanza), corrisponda, in ogni suo estremo, a una ben determinabile ipotesi astratta delittuosa o contravvenzionale. Difetta tale elemento materiale nell'Azione di chi sia pure con proposito di porre in moto il meccanismo della giustizia in pregiudizio di persona che sa innocente, attribuisce a questa, nel denunciarla all' autorita, una condotta che in realta non corrisponda a una determinata fattispecie legale di reato.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)