Sez. 3, Sentenza n. 2004 del 21/06/1972 (Rv. 359138 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL CONCILIATORE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - MANCATA COMPARIZIONE - UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE - RINVIO D'UFFICIO - APPLICAZIONE OPE LEGIS - MANCATA COSTITUZIONE DELL'ATTORE - APPLICABILITA.*
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL CONCILIATORE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - MANCATA COMPARIZIONE - UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE - RINVIO D'UFFICIO - APPLICAZIONE OPE LEGIS - MANCATA COSTITUZIONE DELL'ATTORE - APPLICABILITA.*
Nei procedimenti davanti al pretore, nel caso in cui, presso l'ufficio giudiziario o la Sezione di esso, a cui il dirigente ha destinato la causa, non vi sia udienza nel giorno fissato nell'atto di citazione, e applicabile l'art 57, primo comma, disp att cod proc civ in relazione all'art 313, ultimo comma, dello stesso codice, con la conseguenza che la comparizione S'intende rimandata alla udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato. Tale regola, trovando applicazione ope legis, vale anche nell'ipotesi in cui l'attore, dopo la notificazione dell'atto introduttivo della lite, non si sia costituito e non abbia iscritto la causa a ruolo, provvedendovi alla nuova udienza immediatamente successiva in cui sia caduta la causa, secondo gli articoli di legge predetti. (Conf 3484'71 mass n 355120; 1441'67 mass n 328094).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 57, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)