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Sez. 3, Sentenza n. 3484 del 29/11/1971 (Rv. 355120 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL CONCILIATORE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - RINVIO D'UFFICIO DELL'UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE - APPLICAZIONE OPE LEGIS - MANCATA COSTITUZIONE DELL'ATTORE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1971-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355120-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL CONCILIATORE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - RINVIO D'UFFICIO DELL'UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE - APPLICAZIONE OPE LEGIS - MANCATA COSTITUZIONE DELL'ATTORE - APPLICABILITA.*

Nei procedimenti davanti al pretore, nel caso in cui presso l'ufficio giudiziario o la Sezione di esso alla quale il dirigente ha destinato la causa, non vi sia udienza nel primo giorno fissato nell'atto di citazione, e applicabile l'art 57, comma primo, delle disp att cod proc civ, in relazione all'art 313, ultimo comma, stesso codice, con la conseguenza che la comparizione si intende rimandata all'udienza immediatamente successiva ope legis; e quindi anche nell'ipotesi in cui l'attore, dopo la notificazione dell'atto introduttivo della lite, non si sia costituito e non abbia iscritto la causa a ruolo, provvedendovi alla nuova udienza immediatamente successiva, in cui sia caduta la causa, secondo gli articoli di legge predetti. (Conf 1441'67, mass n 328094).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 313 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 57, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)