Sez. 3, Sentenza n. 376 del 08/02/1974 (Rv. 368053 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DEL GIUDICE DELL'INGIUNZIONE - CARATTERE FUNZIONALE - INDEROGABILITA - CONNESSIONE DI CAUSE - IRRILEVANZA - RICONVENZIONALE ECCEDENTE LA COMPETENZA PER VALORE - SEPARAZIONE DELLE CAUSE - NECESSITA - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - FACOLTA DEL GIUDICE.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DEL GIUDICE DELL'INGIUNZIONE - CARATTERE FUNZIONALE - INDEROGABILITA - CONNESSIONE DI CAUSE - IRRILEVANZA - RICONVENZIONALE ECCEDENTE LA COMPETENZA PER VALORE - SEPARAZIONE DELLE CAUSE - NECESSITA - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - FACOLTA DEL GIUDICE.*
L'art 645 cod proc civ - nel prescrivere che l'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere proposta davanti allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il detto decreto - ha istituito una Competenza funzionale ed inderogabile, che non puo, percio, subire spostamenti per ragioni di connessione, sia che questa si presenti nei termini ampi e generici di cui all'art 40 cod proc civ, sia che ricorrano le particolari ipotesi di connessione previste negli artt 34, 35 e 36 dello stesso codice. In conseguenza, quando, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sia stata proposta una domanda riconvenzionale che ecceda il limite massimo della sua Competenza per ragioni di valore, il giudice adito non puo rimettere tutta la causa al giudice superiore per ragioni di valore, ma, separati i due procedimenti, deve rimettere al giudice superiore soltanto il procedimento relativo alla domanda riconvenzionale e trattenere quello avente per oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo, salvo a disporre la sospensione di tale processo in attesa della decisione sulla causa pregiudiziale. (Conf 2466'72, mass n 359935; 1788'72, mass n 358763).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)