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Sez. 3, Sentenza n. 30466 del 13/05/2015 Ud. (dep. 15/07/2015) Rv. 264159 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Designazione di sostituto ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. - Rinvio della udienza su istanza della difesa - Avviso della udienza di rinvio al difensore impedito - Necessità - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-05-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264159-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE

Il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio della udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo nel caso di rinvio "a nuovo ruolo", poiché, nel diverso caso di rinvio ad udienza fissa, la lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi sia per l'imputato contumace, che è rappresentato dal sostituto del difensore designato in udienza, sia per il difensore impedito, atteso che il sostituto assume per conto del sostituito i doveri derivanti dalla partecipazione all'udienza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 477 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)