Sez. 2, Sentenza n. 51427 del 05/12/2013 Ud. (dep. 19/12/2013) Rv. 258065 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Designazione di sostituto ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. - Rinvio della udienza su istanza della difesa - Avviso della udienza di rinvio al difensore impedito - Necessità - Condizioni.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE
Il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire, ha diritto all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nella ordinanza di rinvio, posto che, nel caso contrario, l'avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione, ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito e nessuna comunicazione è dovuta a quest'ultimo. (In motivazione la S.C. ha anche evidenziato che non era nemmeno necessario che l'ordinanza fosse notificata all'imputato dichiarato contumace).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 477 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)