Sez. 3, Sentenza n. 6788 del 03/07/1990 (Rv. 468092 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - TELEGRAMMA - IN GENERE - MANCATA SOTTOSCRIZIONE - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL DESTINATARIO, DELLA PROVENIENZA DAL MITTENTE - EFFICACIA DI SCRITTURA PRIVATA - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - TELEGRAMMA - IN GENERE - MANCATA SOTTOSCRIZIONE - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL DESTINATARIO, DELLA PROVENIENZA DAL MITTENTE - EFFICACIA DI SCRITTURA PRIVATA - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO.*
Al telegramma non sottoscritto, quale è quello inviato per telefono, può essere riconosciuta l'efficacia probatoria della scrittura privata a norma dell'art. 2705 cod. civ., ove dal destinatario sia stata contestata la sua provenienza dalla apparente mittente, solo a condizione che quest'ultimo, cui incombe il relativo Onere, dia la prova della provenienza dell'atto per esserne avvenuta per sua opera od iniziativa l'affidamento allo ufficio incaricato di trasmetterlo. (V 1410/71, mass n 351678; (V 2510/69, mass n 342066).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 2705
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)