Sez. L, Sentenza n. 9790 del 18/06/2003 (Rv. 564413 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - TELEGRAMMA - IN GENERE | Efficacia probatoria - Condizioni - Utilizzazione del servizio telefonico - Idoneità - Contestazione da parte del destinatario della provenienza dal mittente - Onere probatorio di quest'ultimo - Sussistenza.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - TELEGRAMMA - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 2705 cod. civ., ai fini della efficacia del telegramma è sufficiente che l'originale sia consegnato o fatto consegnare dal mittente, anche senza che questi lo sottoscriva, sicché l'utilizzazione del servizio telefonico, prevista dal codice postale, consente al mittente, autore della comunicazione, di ottenere, sia pure con la collaborazione di terzi, il recapito del proprio messaggio all'ufficio telegrafico. Tuttavia, ove sorga contestazione circa la riferibilità del telegramma al mittente, questi ha la facoltà e l'onere di provare, con ogni mezzo di prova, che l'affidamento all'ufficio incaricato di trasmetterlo è avvenuto a sua opera o su sua iniziativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2705
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)