Sez. L, Sentenza n. 7620 del 05/06/2001 (Rv. 547293 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - TELEGRAMMA - IN GENERE | Licenziamento - Impugnativa per iscritto ex art. 6 legge n. 604/1966 - Realizzazione mediante telegramma dettato per telefono - Idoneità - Condizioni - Esecuzione della dettatura da parte di un terzo e da utenza telefonica non appartenente al lavoratore - Ostatività - Esclusione - Indicazione del lavoratore come autore della dichiarazione ed invio del telegramma su suo mandato - Necessità - Prova relativa - Onere gravante sul lavoratore - Fattispecie.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - TELEGRAMMA - IN GENERE
L'impugnativa per iscritto del licenziamento a norma dell'art. 6 della legge n. 604/1966 può essere realizzata, in base alla disciplina di cui all'art. 2705 cod. civ., anche mediante telegramma inoltrato tramite l'apposito servizio di dettatura telefonica, sempreché l'invio del telegramma, anche se effettuato materialmente da parte di un altro soggetto e da un'utenza telefonica non appartenente al lavoratore, avvenga su mandato e a nome di quest'ultimo, che appaia come autore della dichiarazione; in caso di contestazione in giudizio, l'interessato è onerato della prova di tale incarico, che può essere fornita anche a mezzo di testimoni e per presunzioni. (Nella specie il testo del telegramma riportava in calce, quale firma, il nome e il cognome del lavoratore; la S.C. ha annullato per violazione di legge la sentenza impugnata che aveva attribuito efficacia ostativa, ai fini della imputabilità al lavoratore della dichiarazione a mezzo telegramma, al dato formale dell'invio di quest'ultimo dallo studio del legale dell'interessato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2705, Legge 15/05/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)