Sez. 3, Sentenza n. 2787 del 03/06/1978 (Rv. 392211 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - AMPLIAMENTO E RIDUZIONE - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - NUOVE DOGLIANZE CONTRO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO - TARDIVITA - RIPROPOSIZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITA - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - AMPLIAMENTO E RIDUZIONE - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - NUOVE DOGLIANZE CONTRO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO - TARDIVITA - RIPROPOSIZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITA - INAMMISSIBILITA.*
Il tema del dibattito, fissato in base al contenuto e alla portata dei motivi d'impugnazione, non puo essere ampliato, durante l'ulteriore corso del giudizio di appello, e particolarmente in Sede di comparsa conclusionale, deducendo nuove doglianze contro la sentenza di primo grado, sicche le questioni oggetto di tali doglianze sono da considerare come non proposte, quando si tratti di questioni non rilevabili d'ufficio. Ne discende che dette questioni, se prospettate, in Sede di Cassazione, devono ritenersi inammissibili giacche il controllo di legittimita da parte del supremo collegio non puo estendersi a temi di contestazione non dedotti o irritualmente dedotti nel giudizio di merito, ove per essi sia da escludere la rilevabilita d'ufficio. (V 4432/77, mass n 388024; (V 3730/77, mass n 387397).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)