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Sez. 1, Sentenza n. 11524 del 03/02/2005 Cc. (dep. 22/03/2005) Rv. 231082 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - provvedimenti - richiesta del pubblico ministero | Mancata trasmissione delle eventuali memorie difensive - Conseguente nullità dell'ordinanza cautelare - Nullità a regime intermedio - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231082-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - provvedimenti - richiesta del pubblico ministero

In tema di misure cautelari personali, la mancata trasmissione, da parte del P.M., delle eventuali memorie difensive già depositate, in violazione dell'art. 291, comma primo, cod. proc. pen., configura una ipotesi di nullità a regime intermedio dell'ordinanza applicativa della misura, atteso che l'art. 292, comma secondo lett. c), impone al giudice l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)