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Sez. 1, Sentenza n. 36246 del 29/05/2012 Cc. (dep. 20/09/2012) Rv. 253715 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Atti trasmessi al giudice - Memoria difensiva già depositata - Inserimento - Omissione - Conseguenze - Nullità.
Stato
decisa il 2012-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253715-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO

La mancata trasmissione al giudice, unitamente agli elementi su cui il pubblico ministero fonda la richiesta di misura cautelare, delle eventuali memorie difensive già depositate determina la nullità dell'ordinanza applicativa della misura, per violazione dell'art. 292, comma secondo lett. c) c.p.p.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)