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Sez. 2, Sentenza n. 11618 del 21/11/1997 (Rv. 510231 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA | Danno derivante da inadempimento contrattuale di obbligazioni non pecuniarie - Liquidazione per equivalente - Svalutazione monetaria considerata fino al momento della decisione - Risarcimento per perdita di utilità relativa alla non tempestiva disponibilità della cosa (o del suo equivalente monetario) - Configurabilità - Liquidazione concreta del danno - Criteri - Interessi legali con decorrenza dal fatto dannoso - Attribuzione sull'intera somma liquidata dopo il conteggio della rivalutazione - Legittimità - Esclusione - Periodi intermedi - Computo - Necessità.
Stato
decisa il 1997-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510231-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA

Qualora il danno nascente dall'inadempimento di una obbligazione non pecuniaria sia liquidato per equivalente monetario (tenendo conto, pertanto, della svalutazione monetaria fino alla data della decisione), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento per la eventuale perdita della utilità che egli avrebbe tratto dalla tempestiva disponibilità della cosa o del suo equivalente monetario. Quando, però, tale danno sia liquidato sulla base degli interessi al tasso legale con decorrenza dal fatto dannoso, al giudice (salvo ricorso ad un criterio correttivo equitativo) non è dato operare sulla intera somma liquidata dopo il conteggio della rivalutazione, dovendo egli tener conto dei periodi intermedi nei quali il credito si sia progressivamente rivalutato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)