Sez. L, Sentenza n. 16635 del 05/11/2003 (Rv. 567919 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Caratteri - Sostituzione soggettiva a contenuto oggettivo inalterato - Possibilità per le parti di apportare modifiche al contenuto del contratto originario - Sussistenza - Accordo relativo - Necessità.
CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
La cessione del contratto comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali e realizzando soltanto una sostituzione soggettiva, il che non esclude che, a cessione avvenuta (o contestualmente alla stessa) il cessionario ed il contraente ceduto possano accordarsi fra loro per apportare delle modifiche al contenuto del contratto originario, restando, in assenza di tale accordo, immutato il contenuto del contratto originario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 1408, Cod. Civ. art. 1409, Cod. Civ. art. 1410
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)