diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4754 del 04/09/1984 (Rv. 436659 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DEBITI: DETRAIBILITÀ - IN GENERE - ACCETTAZIONE BENEFICIATA DELL'EREDITÀ - DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436659-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DEBITI: DETRAIBILITÀ - IN GENERE - ACCETTAZIONE BENEFICIATA DELL'EREDITÀ - DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - CRITERI.*

In relazione all'imposta di successione, nel sistema della abrogata legislazione di cui al R.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, pure in caso di accettazione beneficiata dell'eredità, l'erede non può sottrarsi, in Sede di Determinazione dell'imponibile, per il pagamento dell'imposta, ai principi riflettenti le prove legali previste dall'art. 45 per la deduzione dell'asse dei debiti ereditari, senza che ciò contrasti con l'art. 70 del citato R.d., in quanto tale norma parifica, agli effetti del pagamento del tributo, il debito d'imposta, che è un debito proprio dell'erede, ai debiti ereditari, statuendo che l'erede è tenuto a pagare l'imposta di successione non già esclusivamente con i beni pervenutigli, ma entro i limiti del relativo valore in conformità a quanto statuisce l'art. 490, comma secondo, cod. civ.. (V 3308/80, mass n 407117; (V 2411/73, mass n 365795).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 490, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 45 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 70

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)