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Sez. 5, Sentenza n. 16829 del 30/07/2007 (Rv. 600938 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Domanda nuova - Configurabilità - Requisiti - Fattispecie in tema di imposta di registro.
Stato
decisa il 2007-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600938-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

Nel processo tributario d'appello si ha domanda nuova, come tale improponibile ex art. 57, comma primo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, quando il contribuente nell'atto di gravame introduce una "causa petendi" nuova e fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema di indagine (nella specie, il contribuente aveva in primo grado impugnato l'avviso di mora col quale l'Amministrazione finanziaria aveva preteso il pagamento dell'imposta di registro in misura proporzionale, sulla base di una sentenza traslativa della proprietà di un immobile ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., sostenendo l'illegittimità dell'atto impositivo sul presupposto che la sentenza non era ancora definitiva; in appello, invece, il contribuente aveva invocato la illegittimità dell'avviso di mora sul presupposto che avendo la sentenza subordinato il trasferimento della proprietà al pagamento del residuo del prezzo, l'atto doveva essere tassato in misura fissa, salvo conguaglio una volta che si fosse avverata la condizione. La S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha ritenuto nuova tale ultima domanda).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)