Sez. 5, Sentenza n. 10864 del 23/05/2005 (Rv. 586917 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Domanda nuova - Nozione - Conseguenze - Decadenza dell'amministrazione dai poteri impositivi - Deduzione in primo grado con riferimento all'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Deduzione in appello con riferimento all'art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Domanda nuova - Configurabilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, si ha domanda nuova, improponibile nel giudizio d'appello ex art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (norma che ricalca l'art. 345 cod. proc. civ.), quando il contribuente, nell'atto di appello, introduce, al fine di ottenere l'eliminazione - o la riduzione delle conseguenze - dell'atto impugnato, una "causa petendi" diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema di indagine. Ciò non si ravvisa quando in primo grado, nell'impugnare una cartella di pagamento notificatagli, il contribuente deduca la decadenza dell'ufficio dai poteri impositivi adducendo il mancato rispetto del termine fissato dall'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sottolineando anche, in sede di appello, il mancato rispetto del termine di cui all'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: in tale caso, infatti, il giudice di secondo che accerti il decorso di quest'ultimo termine non prende in considerazione fatti nuovi e differenti rispetto a quelli dedotti (ed accertati) in primo grado, ma si limita a qualificare in termini giuridici diversi la deduzione di decadenza già proposta con il ricorso introduttivo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)