Sez. 3, Sentenza n. 1576 del 01/06/1974 (Rv. 369747 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - APPLICABILITA DEL TERMINE PIU LUNGO - CONDANNA PENALE - NECESSITA - ESCLUSIONE - ARCHIVIAZIONE O SENTENZA ISTRUTTORIA DI NON DOVERSI PROCEDERE - ACCERTAMENTO SULLA RESPONSABILITA PENALE DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - APPLICABILITA DEL TERMINE PIU LUNGO - CONDANNA PENALE - NECESSITA - ESCLUSIONE - ARCHIVIAZIONE O SENTENZA ISTRUTTORIA DI NON DOVERSI PROCEDERE - ACCERTAMENTO SULLA RESPONSABILITA PENALE DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA.*
Dopo aver introdotto, con il primo ed il secondo comma dell'art 2947 cod civ, due tipi di prescrizione estintiva breve, il legislatore ha contemplato con la norma di cui al terzo comma, una diversa durata delle dette prescrizioni ove il fatto sia considerato dalla legge come reato e per questo sia stabilita una prescrizione piu lunga: ha sancito, infatti, che in tale ipotesi quest'ultima prescrizione si applica anche all'Azione civile. Tale unificazione dei termini prescrittivi della pretesa punitiva dello stato e dell'Azione risarcitoria del danneggiato attinge la sua ratio dall'esigenza di una piu efficace tutela del soggetto privato danneggiato dal reato ed e diretta a scongiurare il pericolo che, nell'attesa dell'Esercizio dell'Azione penale oppure, quando questa sia stata esercitata, nell'attesa della definizione del procedimento, l'esperimento dell'Azione civile possa rimanere precluso. In considerazione di tale ratio, al fine di rendere applicabile la norma stessa deve ritenersi sufficiente che il fatto sia considerato astrattamente dalla legge come reato. Cio significa che, se e necessario che l'Azione penale sia ancora in vita o proponibile o il processo penale ancora pendente non e viceversa necessario ed inevitabile che l'una e l'altro diano luogo ad una condanna penale che affermi la natura delittuosa del fatto ed irroghi la relativa pena. Ove poi la funzione penale riguardo al fatto-reato si sia arrestata in limine, per essere intervenuto un provvedimento di archiviazione (dichiarazione di improponibilita dell'Azione penale), ovvero sia stata pronunziata sentenza istruttoria di non doversi procedere, deve ammettersi che ne l'uno ne l'altro provvedimento (la cui stabilita e relativa nello stesso procedimento penale) impedisca al giudice civile di ritenere, anche ai fini ed in funzione della prescrizione applicabile ex art 2947, comma terzo, cod civ, che sussistono elementi di responsabilita penale, ancora concretamente azionabile. (V 748'69, mass n 339046; 175'68, mass n 331028; (V 700'67, mass n 326743; 1857'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)