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Sez. L, Sentenza n. 959 del 19/01/2006 (Rv. 586651 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA | Prestazione lavorativa intercorrente tra genitore e figlio - Art. 205, d.P.R. n. 1124 del 1965 - Estensione della tutela ai figli degli imprenditori - Fondamento - Onere probatorio relativo all'onerosità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586651-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA

In tema di tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura e di prestazione lavorativa intercorrente tra genitore e figlio, l'art. 205 del d.P.R. n. 1124 del 1965 prevede, alle lettere a) e b), due distinte fattispecie: alla lettera a), il lavoro dipendente, alla lettera b), il lavoro imprenditoriale ed autonomo. L'estensione della tutela infortunistica anche ai figli degli imprenditori, contenuta nella lettera b), non esclude che i figli possano prestare lavoro subordinato per il genitore, ai sensi della lettera a), ove ne sussistano i requisiti del lavoro dipendente oneroso, con prova a carico dell'interessato, volta a superare la presunzione di gratuità che assiste le prestazioni lavorative infraparentali (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva respinto la richiesta di prestazione antinfortunistica della lavoratrice agricola avventizia presso la madre non convivente, sul presupposto del difetto del requisito dell'abitualità, richiesto dalla lett. b) della citata disposizione).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 205 lett. A CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 205 lett. B CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)