Sez. L, Sentenza n. 10923 del 17/08/2000 (Rv. 539658 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL PARENTE | O dell'affine - Prestazioni di collaborazione familiare e assistenza - Difetto di convivenza - Presunzione di gratuità delle prestazioni - Permanenza - Conseguenze - Contestazione in giudizio di diritti di carattere patrimoniale derivanti da tali rapporti - Onere probatorio relativo alla subordinazione e all'onerosità - Incidenza sull'attore - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL PARENTE
Per le prestazioni lavorative di collaborazione familiare e di assistenza offerte in favore di parenti o affini anche in difetto della convivenza non viene meno la presunzione di gratuità che trova la sua fonte nella circostanza che le suddette prestazioni vengono normalmente rese "affectionis vel benevolentiae causa"; pertanto, in caso di contestazione, la parte che faccia valere diritti derivanti da simili rapporti ha l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosità. (Nella specie la sentenza impugnata -confermata dalla S.C.- aveva escluso la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ancorché l'interessata avesse prestato la propria attività di collaborazione e assistenza mossa dalla speranza di trarre dalla sua condotta futuri vantaggi di carattere successorio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)