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Sez. 6, Sentenza n. 2040 del 09/11/1977 Ud. (dep. 23/02/1978) Rv. 138049 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE - ORDINANZA DI AMMISSIONE - NON GIUSTIFICA L'ESPERIMENTO DELL'AZIONE CIVILE IN SEDE PENALE - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI - IMPUGNABILITA DA PARTE DELL'IMPUTATO.*
Stato
decisa il 1977-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138049-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE - ORDINANZA DI AMMISSIONE - NON GIUSTIFICA L'ESPERIMENTO DELL'AZIONE CIVILE IN SEDE PENALE - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI - IMPUGNABILITA DA PARTE DELL'IMPUTATO.*

L'inoppugnabilita delle ordinanze di ammissione o rigetto della Costituzione di parte civile non comporta un accertamento giudiziale definitivo sulla sussistenza o meno delle condizioni di fatto e di diritto, che giustificano l'esperimento dell'Azione civile in Sede penale, in quanto e sempre consentito all'imputato di gravarsi contro il capo della sentenza che, a seguito dell'ammessa Costituzione, abbia dichiarato il suo Obbligo e lo abbia condannato al risarcimento dei danni.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)