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Sez. 3, Sentenza n. 4097 del 16/06/1988 (Rv. 459197 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - PRONUNCIA CON SENTENZA - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459197-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - PRONUNCIA CON SENTENZA - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - APPLICABILITÀ.*

Allorquando insorga controversia in ordine alla Estinzione del processo e la controversia stessa venga decisa con sentenza, ai fini delle spese riprende vigore il generale principio della soccombenza, non essendo più applicabile il criterio di cui all'art. 310 cod. proc. civ. (secondo cui le spese del processo stanno a carico delle parti che le hanno anticipate). (Conf 4924/84, mass n 436806; (Conf 2042/76, mass n 380872; (Conf 2454/70, mass n 348722).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)