Sez. 1, Sentenza n. 41316 del 23/09/2009 Cc. (dep. 27/10/2009) Rv. 245048 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime di detenzione ex art. 41 bis ord. pen. - Decisione su istanza di revoca e provvedimento di applicazione o proroga - Differenze - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La decisione sulla richiesta di revoca anticipata del regime di detenzione differenziato a norma dell'art. 41 bis L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosidetto ordinamento penitenziario) costituisce provvedimento diverso da quelli che lo applicano o ne prorogano la durata, in quanto per questi ultimi sussiste a carico dell'Amministrazione l'onere di indicare i positivi elementi che fondano il pericolo di collegamenti con l'associazione mafiosa di provenienza e il dovere, per il tribunale di sorveglianza, di valutare, in sede di reclamo, gli indici di pericolosità qualificata prospettati e di motivare sulla sussistenza ed effettiva permanenza delle ragioni che legittimano la sospensione del trattamento, mentre nel caso di richiesta di revoca anticipata l'onere di dimostrare che le condizioni per l'applicazione o la proroga sono venute meno incombe a chi, sottoposto al trattamento differenziato con provvedimento non impugnato o divenuto definitivo a seguito di impugnazione, agisce per la rimozione del provvedimento, secondo la regola che assiste ogni azione o domanda. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che la sopravvenuta L. n. 94 del 2009, che ha soppresso l'istituto della revoca, non incidesse sull'istanza presentata prima della sua entrata in vigore e sul ricorso per cassazione proposto avverso il rigetto di essa). (V. Sez. I, 18 settembre 2009 n. 41567, Gionta).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/2009 num. 94 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)