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Sez. 1 - , Sentenza n. 36707 del 15/06/2021 Cc. (dep. 08/10/2021) Rv. 282042 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime di detenzione ex art. 41-bis ord. pen. - Decisione su istanza di revoca e provvedimento di applicazione o proroga - Differenze.
Stato
decisa il 2021-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/282042-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

La decisione sulla richiesta di revoca anticipata del regime di detenzione differenziato a norma dell'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 costituisce provvedimento diverso da quelli che lo applicano o ne prorogano la durata, in quanto, per questi ultimi, sussiste, a carico dell'Amministrazione, l'onere di indicare i positivi elementi che fondano il pericolo di collegamenti con l'associazione mafiosa di provenienza e il dovere, per il tribunale di sorveglianza, di valutare, in sede di reclamo, gli indici di pericolosità qualificata prospettati e di motivare sulla sussistenza ed effettiva permanenza delle ragioni che legittimano la sospensione del trattamento, mentre, nel caso di richiesta di revoca anticipata, l'onere di dimostrare che le condizioni per l'applicazione o la proroga sono venute meno incombe sul ricorrente, sottoposto al trattamento differenziato con provvedimento non impugnato o divenuto definitivo a seguito di impugnazione, secondo la regola che assiste ogni azione o domanda.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/2009 num. 94 art. 2 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)