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Sez. 1, Sentenza n. 35242 del 06/11/2020 Cc. (dep. 10/12/2020) Rv. 280316 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime ex art. 41-bis ord. pen. - Richiesta di revoca anticipata - Silenzio-rifiuto - Atto di natura amministrativa non assimilabile ad un provvedimento giurisdizionale - Fattispecie - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis ord. pen. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2020-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280316-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di revoca del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen. è un atto avente natura amministrativa non assimilabile ad un provvedimento giurisdizionale, con la conseguenza che ad esso non si estendono gli strumenti di tutela processuale della posizione del detenuto esperibili in riferimento ad un tale provvedimento. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis ord. pen., per violazione degli artt. 3, 13, comma 2, 24, 25, comma 2, 27, comma 3, Cost., nella parte in cui non consente - a seguito della modifica introdotta dall'art. 2, comma 2, della legge 15 luglio 2009, n. 94 - la revoca anticipata del regime detentivo speciale a prescindere dalla sopravvenienza di nuovi elementi idonei a dimostrare l'assenza di collegamenti con l'ambiente esterno alla consorteria criminale di provenienza del detenuto).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/2009 num. 94 art. 2 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 24, Costituzione art. 25 com. 2, Costituzione art. 27 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)