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Sez. 3, Ordinanza n. 1787 del 10/05/1978 Cc. (dep. 02/06/1978) Rv. 139242 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITA) - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - IN GENERE - INDICAZIONE DI UN MEZZO DI IMPUGNAZIONE NON CONSENTITO - PRESUNZIONE DI VOLONTA DI USARE UN MEZZO CONSENTITO - ERRORE MATERIALE - VOLONTA DI USARE UN MEZZO NON CONSENTITO - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - FATTISPECIE DI INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/139242-01

IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITA) - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - IN GENERE - INDICAZIONE DI UN MEZZO DI IMPUGNAZIONE NON CONSENTITO - PRESUNZIONE DI VOLONTA DI USARE UN MEZZO CONSENTITO - ERRORE MATERIALE - VOLONTA DI USARE UN MEZZO NON CONSENTITO - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - FATTISPECIE DI INAMMISSIBILITA.*

La tassativita e la tipicita dei mezzi di impugnazione deve essere contemperata con la liberta delle forme del diritto processuale, con la conseguenza che la indicazione, nella dichiarazione di impugnazione, di un mezzo diverso da quello prescritto e, di norma, da ascriversi ad un mero errore materiale, perche si deve presumere nella parte la volonta di utilizzare il mezzo di impugnazione consentito dalla legge: in tal caso l'impugnazione e ammissibile anche se erroneamente qualificata dal proponente. Occorre pero considerare che, vigendo il principio della tassativita e tipicita dei mezzi di impugnazione questo ha pur sempre efficacia, e la impugnazione e inammissibile, quando, in contrasto con la detta impugnazione, risulti concretamente accertata la pretesa della parte di avvalersi di un mezzo di gravame non consentito. (nella specie la suprema Corte ha ritenuto che la precisa indicazione del tribunale quale giudice ad quem, avverso sentenza pretorile di condanna per contravvenzione punibile con la sola pena dell'ammenda, non potesse far dubitare che la parte avesse voluto proporre appello, mezzo di impugnazione non consentito, anziche quello previsto dalla legge, e cioe il ricorso per Cassazione).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)