diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8381 del 20/06/2000 (Rv. 537825 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Espulsione amministrativa dello straniero - Contestuale diniego del permesso di soggiorno - Sospensione del procedimento civile per pregiudizialità - Presupposti - Pendenza del giudizio amministrativo - Necessità - Pendenza del termine per impugnare il diniego del permesso di soggiorno - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537825-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Lo straniero, nei cui confronti siano stati emanati, anche contestualmente, il provvedimento di espulsione e quello di diniego del permesso di soggiorno, può impugnare entrambi dinanzi ai giudici rispettivamente competenti e chiedere al tribunale ordinario la sospensione necessaria del procedimento fino alla definizione di quello instaurato dinanzi al giudice amministrativo; a tal fine è necessario allegare e provare la pendenza del giudizio amministrativo mentre non rileva che non sia ancora decorso il termine per impugnare il diniego del permesso di soggiorno.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)