Sez. 1, Sentenza n. 28877 del 30/12/2005 (Rv. 588065 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Procedimento, dinanzi al giudice amministrativo, di impugnazione del rigetto della istanza di emersione del lavoro irregolare e conseguente rilascio del permesso di soggiorno in sanatoria - Procedimento, dinanzi al giudice ordinario, di impugnativa del provvedimento prefettizio di espulsione conseguente al rigetto della predetta istanza - Rapporto di pregiudizialità, con conseguente sospensione del giudizio ordinario sino all'esito del giudizio amministrativo - Configurabilità - Esclusione.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità tra il procedimento, innanzi al giudice amministrativo, di impugnazione del rigetto della istanza di emersione del lavoro irregolare dello straniero extracomunitario, e conseguente rilascio di permesso di soggiorno in sanatoria - impugnazione con la quale viene fatta valere una situazione di interesse legittimo in capo allo straniero - ed il procedimento, innanzi al giudice ordinario, avente ad oggetto l'espulsione dello straniero stesso che il prefetto abbia, conseguentemente al rigetto della predetta istanza di regolarizzazione, ritenuto di adottare, incidendo sul diritto soggettivo alla libertà personale dello straniero. Non è pertanto configurabile la sospensione necessaria, "ex" art. 295 cod. proc. civ., del secondo di detti giudizi sino all'esito del primo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)