Sez. 5, Sentenza n. 13830 del 08/11/2001 (Rv. 550091 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI ED OPERAZIONI DI SOCIETÀ E DI ASSOCIAZIONI | Riduzione del capitale sociale per perdite - Contestuale aumento del capitale, deliberato per un importo superiore al capitale originario - Finalità di ripianare la corrispondente perdita - Assoggettabilità al tributo - Esclusione - Conferimento che determina incremento della misura originaria del capitale - Imponibilità - Contrasto con diritto comunitario - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI ED OPERAZIONI DI SOCIETÀ E DI ASSOCIAZIONI
In tema di imposta di registro su atti di società, i conferimenti in denaro deliberati contemporaneamente alla riduzione del capitale sociale per perdita, quale che sia il loro ammontare (e, quindi, anche qualora il conferimento, a causa della corrispondente perdita, ecceda l'importo dell'originale capitale sociale) non sono soggetti all'imposta di registro quando siano necessari a riportare il capitale alla misura preesistente alla riduzione, essendo, invece, l'imposta dovuta se, e nella misura in cui, il conferimento determini un incremento del capitale rispetto alla sua misura originaria (la S.C., nella sentenza massimata, ha altresì precisato che tale soluzione non contrasta con il diritto comunitario ed, in particolare, con la direttiva 69/335, art. 4, par. 2, lett. B, come modificato dalla direttiva 85/303, art. 1, n. 1, nonché art. 7, par. 3, come anch'esso modificato dalla direttiva 85/303).
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)