diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 1 del 07/01/2004 (Rv. 569231 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI ED OPERAZIONI DI SOCIETÀ E DI ASSOCIAZIONI | Riduzione del capitale sociale - Per perdite - Contestuale aumento del capitale, deliberato per un importo superiore al capitale originario, al fine di ripianare la corrispondente perdita - Assoggettabilità al tributo - Esclusione - Conferimento determinante incremento della misura originaria del capitale - Imponibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569231-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI ED OPERAZIONI DI SOCIETÀ E DI ASSOCIAZIONI

In tema di imposta di registro su atti di società, i conferimenti in denaro deliberati contemporaneamente alla riduzione del capitale sociale per perdite, quale che sia il loro ammontare (e, quindi, anche qualora il conferimento, a causa della corrispondente perdita, ecceda l'importo dell'originario capitale sociale) non sono soggetti all'imposta di registro quando siano necessari a riportare il capitale alla misura preesistente alla riduzione, essendo, invece, l'imposta dovuta se, e nella misura in cui, il conferimento determini un incremento del capitale rispetto alla sua misura originaria. (la S.C., nella sentenza massimata, ha altresì precisato che tale soluzione è in armonia con il diritto comunitario ed, in particolare, con la direttiva 69/335, art. 4, par. 2, lett. B, come modificato dalla direttiva 85/303, art. 1, n. 1, nonché art. 7, par. 3, come anch'esso modificato dalla direttiva 85/303).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)