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Sez. 5, Sentenza n. 15530 del 11/08/2004 (Rv. 575369 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI ED OPERAZIONI DI SOCIETÀ E DI ASSOCIAZIONI | Riduzione del capitale sociale per perdite - Conferimenti per ripianare le perdite e ricostituire l'originario capitale sociale - Assoggettabilità all'imposta - Esclusione ex art. 4, nota II, Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - Contrasto di detta disposizione, così interpretata, con la Direttiva CEE 69 del 335 del 17 luglio 1969 - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575369-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI ED OPERAZIONI DI SOCIETÀ E DI ASSOCIAZIONI

In tema di imposta di registro su atti di società, in virtù dell'art.4, nota II, della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, i conferimenti in denaro deliberati contemporaneamente alla riduzione del capitale sociale per perdite, quale che sia il loro ammontare (e, quindi, anche qualora il conferimento, a causa della corrispondente perdita, ecceda l'importo dell'originario capitale sociale) non sono soggetti all'imposta di registro quando siano necessari a riportare il capitale alla misura preesistente alla riduzione, senza che detta norma agevolativa, così interpretata, si ponga in contrasto con gli artt. 4, 7 e 12 della direttiva CEE 335 del 17 luglio 1969 come modificata dalla direttiva CEE 303 del 10 giugno 1985.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 4 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 7, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 12, Direttive del Consiglio CEE 10/06/1985 num. 303

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)