Sez. L, Sentenza n. 10981 del 25/07/2002 (Rv. 556232 - 01)
PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO | Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio - Valore probatorio in giudizio - Esclusione - Fattispecie.
PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 della legge n. 15/68, ha attitudine certificativa e probatoria fino a contraria risultanza nei confronti della P.A. ed in determinate attività o procedure amministrative; ma è priva di efficacia in sede giurisdizionale nelle liti tra privati, in quanto in queste alla parte non è dato trarre elementi di prova dalle sue stesse dichiarazioni. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che, ai fini del riconoscimento del beneficio della sospensione del pagamento dei contributi per le imprese delle province di Trieste e Gorizia, previsto a fronte degli effetti della crisi politico - istituzionale iugoslava dal D.L. n. 369 del 1991, convertito dalla legge n. 17 del 1992, aveva ritenuto sufficiente la dichiarazione sostitutiva con la quale l'impresa attestava la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge; trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la S.C. ha anche deciso nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., rigettando l'opposizione proposta dalla impresa avverso il decreto ingiuntivo con il quale l'INPS aveva richiesto il pagamento dei contributi previdenziali non versati).
Riferimenti normativi: Legge 04/01/1968 num. 15 art. 4, Decreto Legge 22/11/1991 num. 369, Legge 22/01/1992 num. 17, Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)