Sez. L, Sentenza n. 7299 del 16/04/2004 (Rv. 572131 - 01)
PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO | Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio - Valore probatorio in giudizio. Esclusione.
PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 della legge n. 15 del 1968, ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, nei confronti della pubblica amministrazione e in determinate attività o procedure amministrative, ma, in difetto di diversa, specifica previsione legislativa, nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere ad essa attribuito nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., da proprie dichiarazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 04/01/1969 num. 15 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)