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Sez. L, Ordinanza n. 6081 del 17/03/2026 (Rv. 678637-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE | Nuova
Stato
decisa il 2026-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678637-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE

assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) ex art. 11, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 22 del 2015 - Spettanza - Dies ad quem - Data di maturazione del diritto al pensionamento - Data di concreta decorrenza del pensionamento - Irrilevanza - Fondamento - Conseguenze - Somme percepite dopo la maturazione del diritto - Ripetibilità.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 22 del 2015, la nuova assicurazione per l'impiego (NASpI) può essere erogata sino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e non a quella di decorrenza in concreto del medesimo, stante il chiaro tenore letterale della citata disposizione e l'impossibilità - in una materia contraddistinta dalla natura indisponibile degli interessi tutelati - di assoggettare la decadenza alla presentazione della domanda amministrativa e dunque a una scelta di convenienza del pensionato, con la conseguenza che le somme percepite a tale titolo, dopo la maturazione del predetto requisito, sono ripetibili.

Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 11 com. 1 lett. D, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)