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Sez. L, Sentenza n. 13100 del 08/09/2003 (Rv. 566647 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Provvedimento relativo - Impugnabilità da parte dell'assicurato ex art. 104 del d. P.R. n.1124 del 1965 - Possibilità per il giudice di prendere in considerazione in questa sede aggravamenti successivi nella capacità lavorativa dell'infortunato - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566647-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE

Qualora sia stata proposta una domanda volta alla sola impugnazione della revisione effettuata dall'istituto assicuratore con esiti sfavorevoli all'assicurato, e non volta ad ottenere una nuova revisione della rendita prima della scadenza del termine triennale, il giudice non può prendere in considerazione eventuali aggravamenti successivi della incapacità lavorativa riconducibili all'infortunio subito dall'assicurato, in quanto in tal modo viene di fatto ad esercitare un potere, quello revisionale, che la legge attribuisce all'assicurato e all'istituto assicuratore e che si svolge attraverso un apposito procedimento amministrativo.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 104 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)